Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Ulteriore autorizzazione di spesa). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa di 33.500.000 euro per il primo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, di 20.600.000 euro per il secondo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 da lire 100.001 a 200.000 e di 23.200.000 euro per gli anni successivi per liquidare il valore dei restanti beni».

 

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Art. 3.

      1. Alla legge 29 marzo 2001, n. 137, è aggiunta la tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.